4 settembre 2026
L’UE stabilisce un codice di condotta per la ricerca sponsorizzata dagli emittenti
Il regolamento delegato (UE) 2026/1092 fissa condizioni comuni per identificare, elaborare, diffondere e controllare la ricerca sugli investimenti pagata totalmente o parzialmente da un emittente.

Il regolamento delegato (UE) 2026/1092 stabilisce un codice di condotta dell’Unione europea per la ricerca sponsorizzata dagli emittenti. Il suo obiettivo è fare in modo che questo tipo di analisi possa essere identificato chiaramente e sia elaborato con garanzie di indipendenza, obiettività e trasparenza. La norma è stata pubblicata il 4 settembre 2026 ed entra in vigore il 7 settembre 2026.
Che cosa si intende per ricerca sponsorizzata dall’emittente
Il regolamento riserva tale identificazione alla ricerca sugli investimenti che sia stata pagata totalmente o parzialmente da un emittente e che sia stata elaborata conformemente al codice di condotta incluso nel suo allegato.
Sono esclusi i commenti sulle negoziazioni e gli altri servizi di analisi personalizzati direttamente collegati all’esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, qualora non costituiscano raccomandazioni di investimento.
Verifiche a carico delle imprese di investimento
Le imprese di investimento che utilizzano tale ricerca o la mettono a disposizione dei propri clienti devono ottenere dal fornitore le informazioni necessarie per verificare che essa sia stata elaborata conformemente al codice di condotta.
Qualora non dispongano di informazioni sufficienti per effettuare tale verifica, non potranno distribuire l’analisi a clienti o potenziali clienti utilizzando l’identificazione «ricerca sponsorizzata dall’emittente». Potranno tenere conto del parere di un terzo indipendente o, in determinati casi, del fatto che il fornitore sia un’impresa di investimento regolamentata soggetta al regolamento.
La responsabilità di adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva 2014/65/UE continua a spettare in ogni caso all’impresa di investimento.
Indipendenza e gestione dei conflitti di interessi
I fornitori devono stabilire e applicare una politica efficace per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interessi connessi a tali ricerche. Devono inoltre mantenere un registro aggiornato dei conflitti esistenti o potenziali e delle misure adottate, nonché riesaminare la politica almeno una volta all’anno.
La sponsorizzazione dell’emittente non deve compromettere l’indipendenza né l’obiettività dell’analisi. Il codice impone disposizioni organizzative adeguate, condizioni equivalenti a quelle applicabili alle ricerche non sponsorizzate e misure per limitare i conflitti tra analisti, emittenti e altre persone dell’impresa.
Tra gli altri obblighi, sono limitate determinate operazioni personali degli analisti quando conoscano il contenuto o la probabile data di pubblicazione dell’analisi, è richiesta la separazione degli analisti da altre funzioni potenzialmente confliggenti ed è vietato promettere all’emittente ricerche favorevoli. Anche l’emittente non può tentare di influire sul contenuto della ricerca.
Quando interviene un analista esterno, il fornitore deve garantire che anch’egli rispetti le norme sui conflitti di interessi, sull’indipendenza e sull’obiettività.
Identificazione e contenuto informativo
La dicitura «ricerca sponsorizzata dall’emittente» e l’indicazione che l’analisi è stata elaborata conformemente al codice di condotta devono comparire in modo evidente nella prima pagina e nelle copertine. La dicitura deve figurare inoltre su tutte le pagine.
L’analisi deve includere una sintesi relativa ad aspetti rilevanti, quali il soggetto che ha pagato la ricerca, se essa sia pubblica o riservata a coloro che hanno contribuito al suo finanziamento, dove sia possibile consultare la politica sui conflitti di interessi e se determinati proventi superino la soglia del 5 % dei ricavi lordi consolidati del fornitore o, se del caso, dell’analista esterno.
Devono essere inoltre comunicate le recenti relazioni contrattuali tra l’emittente e il fornitore, inclusi determinati accordi di fornitura di liquidità.
Contratti, remunerazione e diffusione
Il contratto iniziale tra l’emittente e il fornitore deve avere una durata minima di due anni. I suoi rinnovi devono durare almeno un anno. La risoluzione anticipata può basarsi su criteri oggettivi, ma l’emittente non può porre fine al contratto perché insoddisfatto del contenuto o delle raccomandazioni dell’analisi.
La remunerazione non può compromettere l’obiettività o l’indipendenza del fornitore né includere componenti variabili direttamente o indirettamente collegate al contenuto della ricerca. Inoltre, l’emittente deve versare almeno il 50 % della remunerazione annuale non appena possibile dopo la firma e a ogni anniversario del contratto.
Quando l’emittente paga integralmente la ricerca, deve renderla accessibile gratuitamente al pubblico o consentirne la consultazione pubblica. Se il pagamento è parziale, l’analisi può essere riservata agli investitori che hanno contribuito a finanziarla, a tempo indeterminato o per il periodo concordato.
Aggiornamenti, registri e raccomandazioni di investimento
Durante la vigenza del contratto, il fornitore deve fare tutto il possibile per pubblicare un aggiornamento non appena possibile dopo la diffusione di informazioni importanti che possano incidere significativamente sugli strumenti finanziari analizzati.
Se la ricerca non soddisfa più i requisiti del codice, l’identificazione deve essere sostituita da «comunicazione pubblicitaria» non appena il fornitore ne venga a conoscenza.
I fornitori devono conservare, tra gli altri documenti, i contratti, i pagamenti, le fonti di informazione, le analisi pubblicate e i dati sui conflitti di interessi. Tali registri devono essere conservati per un minimo di cinque anni e poter essere recuperati per consultazioni future.
La ricerca sponsorizzata dall’emittente che contenga raccomandazioni di investimento deve inoltre rispettare i requisiti sulla presentazione obiettiva e sulla comunicazione degli interessi o dei conflitti previsti dalla normativa europea sugli abusi di mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/958.
Il cambiamento principale consiste nella creazione di un quadro armonizzato per distinguere la ricerca sponsorizzata da un emittente e assoggettarla a requisiti specifici di trasparenza, indipendenza, controllo dei conflitti e conservazione delle informazioni. In pratica, le imprese di investimento dovranno verificare che le analisi da esse distribuite siano conformi al codice, mentre i fornitori dovranno documentare le modalità con cui proteggono l’obiettività del loro lavoro. Il presente testo è una bozza informativa soggetta a revisione giuridica.